banner

Provvedimento Storico! [Sentenza e commento]

Provvedimento storico! Illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto senza tenere conto delle gravi patologie
Il Tribunale di Napoli Nord ha ritenuto illegittimo il licenziamento di di un lavoratore dell’azienda IperTrade affetto da una grave malattia, grazie allo splendido lavoro degli avv. G. Quattromini e F. Coppola giustizia è fatta!
Il giudice richiamando le leggi e la giurisprudenza italiana ed europea specifica che “Il ricorrente che si sottopone con cadenza settimanale a terapie salva-vita,[…]in quanto colpido da una malattia di natura permanente, (il licenziamento) costituisca un’ipotesi di discriminazione.[…] Il datore di lavoro a fronte di situazioni di svantaggio del lavoratore dovrebbe dare attuazione alla normativa nazionale e comunitaria ed adottare “soluzioni ragionevoli” idonee ad evitare forme di discriminazione indiretta.[…] Il licenziamento comminato al ricorrente per il superamento del periodo di comporto, sulla base del conteggio effettuato secondo le previsioni del CNNL di categoria, senza tenere in alcun conto della natura permanente della patologia sofferta, sostanzia una discriminazione indiretta che comporta la nullità dell’atto di recesso. […] deve essere dunque ordinato al datore di lavoro di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro. ”

Leggi qui la sentenza completa
Sentenza

Questo il commento dell’avvocato Elisabetta Balduini:

Con l’interessante Ordinanza in esame, il Tribunale di Napoli Nord si è pronunciato sul licenziamento intimato da una datrice di lavoro al proprio dipendente per superamento del periodo di comporto, per il solo fatto cioè di aver interrotto l’attività lavorativa per causa di malattia.
Il lavoratore, nel caso di specie affetto da sclerosi multipla manifestatasi successivamente alla sua assunzione, ha impugnato il provvedimento espulsivo e proposto ricorso sostenendo la nullità del licenziamento in ragione della disparità di trattamento e della discriminazione indiretta di cui era rimasto vittima. Il ricorrente rilevava in particolare il carattere permanente ed irreversibile della sua patologia, la SLA, che nel tempo aveva determinato l’insorgenza di una vera e propria disabilità.
Il lavoratore invocava quindi l’applicabilità della normativa comunitaria e nazionale del divieto di discriminazioni fondate sulla disabilità rilevando l’inoperatività della disciplina del superamento del periodo di comporto applicabile per la sola malattia temporanea, con richiesta di reintegra nel proprio posto di lavoro e condanna della società a pagare le retribuzioni maturate dal licenziamento all’effettiva reintegra.
Si costituiva il datore di lavoro chiedendo il rigetto delle domande sul presupposto di nulla sapere sulla salute del ricorrente in quanto informazioni contenute nella cartella medica inaccessibile per la privacy.
Il Tribunale di Napoli Nord nel richiamare e ripercorrere i principi della Direttiva comunitaria e di quella nazionale ha concluso statuendo che la sclerosi multipla del lavoratore è una patologia permanente ed irreversibile ed in quanto tale non assimilabile alla disciplina del superamento del comporto riferita al contrario a malattie temporanee.
Il provvedimento è di grande importanza perché stabilisce che ogni patologia a carattere permanente ed irreversibile – anche se manifestatasi dopo l’assunzione – rientra nella più ampia nozione di “handicap” e nulla c’entra con la malattia a carattere provvisorio di cui alla disciplina applicabile nell’ipotesi del superamento del comporto. Conseguentemente “la disciplina del licenziamento per superamento del periodo di comporto indistintamente nei confronti sia dei lavoratori affetti da patologie a carattere temporaneo che dei lavoratori divenuti, nel corso del rapporto disabili, in quanto colpiti da una malattia di natura permanente costituisce un’ipotesi di discriminazione indiretta”.
A nulla è poi rilevata l’eccezione del datore di lavoro che si è difeso di non aver avuto conoscenza della patologia di cui soffriva e soffre il lavoratore perché la nozione di discriminazione “opera obiettivamente… a prescindere dalla volontà illecita del datore di lavoro” .
Il provvedimento del Giudice, pur non affrontando la problematica costituita dal nesso di causalità tra la malattia e l’handicap, perché non vi è dubbio che qualsiasi malattia può portare ad un handicap permanente ed irreversibile, applica al lavoratore ricorrente l’unica tutela possibile quella costituita dal divieto di discriminazione fondata sull’handicap, non dopo tuttavia aver accertato l’effettivo carattere permanente ed irreversibile della malattia per la quale aveva superato il periodo di comporto.
Il merito di questo provvedimento va riconosciuto in primis ai difensori di questo lavoratore che con puntuale ed ineccepibile ragionamento giuridico, sorretto all’evidenza da una meditata intuizione, hanno provato ed evidenziato che la disciplina del superamento del periodo di comporto non è mai applicabile quando si tratti di malattia permanente ed irreversibile e al Giudice estensore che coraggiosamente ha qualificato la malattia per quella che era “una malattia permanente ed irreversibile”, riconducibile quindi nell’ambito del concetto di handicap che, noto alla normativa comunitaria e nazionale, ha determinato la nullità del licenziamento per discriminazione indiretta con conseguente reintegra del lavoratore nel posto di lavoro.


About Admin

Comments are closed.